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Repertorio n. 56716 raccolta n.10531
VERBALE DI DEPOSITO DEL NUOVO STATUTO

Della "A.D.F.A.O.F. - A.F.A.S.P. Regione Campania – Associazione Familiari ed Amici Sofferenti Psichici della Regione Campania" con sede in Napoli Vico I Concezione a Montecalvario, 1

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentonovanta, il giorno ventinove del mese di maggio 29/05/1990, in Napoli, nel mio studio innanzi a me, dott. Luigia Finoja Sanseverino Notaio in Napoli, con studio ivi iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Napoli
SI È COSTITUITO
Colavecchia Salvatore, dirigente d’azienda, nato a Napoli il 16/09/1954 in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, dell’associazione A.D.F.A.O.F. - A.F.A.S.P. Regione Campania – Associazione Familiari ed Amici Sofferenti Psichici della Regione Campania" con sede in Napoli Vico I Concezione a Montecalvario, 1 e con Codice fiscale 04327950632, domiciliato per la carica presso la sede. Cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio sono certo; lo stesso con il mio consenso, rinuncia all’assistenza di testimoni a questo atto avendo i requisiti di legge
PREMESSO
- che addi 23 gennaio 1984 con atto per notaio Enrico Santangelo di Napoli, registrato a Napoli il 26 gennaio 1984 veniva costituita l’Associazione "A.D.F.A.O.F. associazione democratica Familiari Assistiti Ospedale Frullone", con sede in Napoli alla Via Domenico Fontana, 27, presso l’abitazione del Sig. Salvatore Colavecchia, detto atto veniva successivamente registrato a Napoli il 10 dicembre 1986 al n. 8192/C
- che l’assemblea degli associati regolarmente costituita ed il cui verbale, in copia autentica, si allega al presente atto sub "A" della seduta del 24 giugno 1989, all’unanimità approvava il nuovo statuto, predisposto dal Consiglio Direttivo perché più aderente ai nuovi impegni che l’Associazione intende assumere anche nel campo regionale, per soddisfare le richieste più volte formulate dagli associati; statuto predisposto anche in vista della richiesta del "riconoscimento giuridico".
CIÓ PREMESSO
il costituito Colavecchia Salvatore, nella qualità suesposta, mi richiede di depositare nei mie atti il predetto statuto, approvato dall’assemblea degli associati nella seduta del
Aderendo alla richiesta, ricevo detto statuto che, previa dispensa a me Notaio dà lettura al presente allego sub "B" e che da oggi regolerà la vita della "A.D.F.A.O.F. - A.F.A.S.P. Regione Campania – Associazione Familiari ed Amici Sofferenti Psichici della Regione Campania" con sede in Napoli alla via Francesco Blundo, 54 presso lo studio dell’avv. Angelone Renato.
Io Notaio sono stato espressamente dispensato dalla lettura di quanto allegato al presente atto.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle costituite parti che lo approvavano e lo sottoscrivono con me Notaio nei modi di legge.
Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato da me Notaio.
Consta di fogli uno per facciata tre fin qui.

Firmato
Colavecchia Salvatore
Luigi Finora Sanseverino Notaio Sigillo

ALLEGATO "B" all’atto n. 10531 Raccolta.
STATUTO
Denominazione - Sede - Scopo

Articolo 1)
Esiste l’Associazione A.D.F.A.O.F. - A.F.A.S.P. Regione Campania – Associazione Familiari ed Amici Sofferenti Psichici della Regione Campania" con sede in Napoli alla via Francesco Blundo, 54 presso lo studio dell’avv. Angelone Renato.
Per tutte le attività esterne dell’Associazione la stessa sarà identificata e contrassegnata dalla sigla abbreviata del nome "A.F.A.S.P."

Articolo 2)
A.D.F.A.O.F. - A.F.A.S.P. Regione Campania – Associazione Familiari ed Amici Sofferenti Psichici della Regione Campania" ha sede in Napoli alla via Francesco Blundo, 54 presso lo studio dell’avv. Angelone Renato.

Articolo 3)
L’Associazione si propone di promuovere e di stimolare, nell’ambito della Regione Campania tutte quelle attività che riguardano "LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE" ed in modo specifico di:
Intervenire presso le autorità competenti al fine di assicurare nelle strutture psichiatriche pubbliche e private l’assistenza più adeguata ai sofferenti psichici della Regione Campania.
Promuovere iniziative volte alla piena attuazione delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia e in modo specifico della legge regionale 3.1.83 n. 1, sull’istituzione in ciascuna USL/ ASL del Servizio per la tutela della salute mentale.
Sollecitare l’emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi più rispondenti all’esigenza della tutela della salute mentale
Intervenire per la realizzazione delle strutture intermedie quali Case-famiglia, alloggi protetti, comunità terapeutiche, centri diurni di riabilitazione.
Favorire la costituzione di cooperative e l’organizzazione di corsi di formazione professionale per il reinserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Svolgere attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, promuovere e stimolare indagini, ricerche e iniziative scientifiche e culturali sui temi relativi alla tutela della salute mentale. Intervenire presso la Regione e le AASSLL perché singolarmente o in collegamento fra loro, provvedono alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori impegnati nei servizi per la tutela della salute mentale. Promuovere l’associazionismo e la cooperazione, per la gestione delle strutture intermedie.

Articolo 4)
È estraneo all’Associazione ogni fine politico. Non persegue fine di lucro. Può aderire e collegarsi ad organismi ed enti che svolgono attività assistenziali e culturali e che, comunque, si propongono scopi affini a quelli dell’Associazione stessa:
Possono parimenti aderire e collegarsi all’AFASP organismi ed enti che si propongono scopi affini a quelli dell’associazione.
Chiedere il riconoscimento giuridico mediante decreto del Presidente della Repubblica o per delega al Prefetto (art. 12 c.c.)

TITOLO II
Patrimonio ed esercizio Sociale

Articolo 5)
Il patrimonio è costituito da:
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio
erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dalle quote sociali
dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale

Articolo 6)
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

TITOLO III
Soci e cariche sociali

Articolo 7)
Possono far parte dell’Associazione i congiunti prossimi dei sofferenti psichici.
La partecipazione è aperta anche a più congiunti, con diritto ad un sol voto
L’adesione deve essere chiesta per iscritto.
L’ammissione di nuovi soci avviene mediante approvazione a maggioranza da parte del Consiglio di Amministrazione

Articolo 8)
Possono aderire all’Associazione, operatori del settore di salute mentale e persone che si propongono di contribuire al raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.
Sono soci onorari personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e dell’impegno civile. Non sono tenuti al pagamento delle quote sociali. Hanno diritto alla parola ma non al voto.

Articolo 9)
Decadono i soci in mora con il versamento della quota associativa.
I soci che vogliono dimettersi debbono manifestare la loro volontà per iscritto.

Articolo 10)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dai soci eletti dall’assemblea, in numero non inferiore a undici (11) e non superiore a 19. Al Consiglio Direttivo deve far parte almeno un rappresentante per ogni singola provincia, dove sia stata costituita l’Associazione.
I familiari dei sofferenti psichici sono membri del consiglio direttivo in misura non inferiore a ¾ dei componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni. È dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il Consigliere che non partecipa a quattro riunioni consecutive senza giustificato motivo. In caso di dimissioni o decadenza o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con altro socio, chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Il Consiglio Direttivo non può effettuare cooptazioni superiori ad un terzo (1/3) dei suoi attuali membri.

Articolo 11)
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Gli amministratori non hanno diritto a compenso.

Articolo 12)
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, comunque, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo, all’ammontare delle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 13)
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso compila ed aggiorna il regolamento per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 14)
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Ha la firma sociale. Il Presidente effettua tutte le operazioni di banca in nome e per conto dell’Associazione. Eventualmente può delegare uno o più Consiglieri a compiere tali operazioni bancarie.
Il Tesoriere tiene la contabilità, provvede a riscuotere le quote sociali e predispone il bilancio consuntivo e preventivo che il Consiglio Direttivo è tenuto a presentare annualmente all’approvazione dei soci. Redige e cura l’aggiornamento dell’inventario dei beni di qualsiasi natura dell’Associazione.

Articolo 15)
L’Assemblea è composta con parità di voto, da tutti i soci. Tutti i soci possono farsi rappresentare con delega scritta, ma con limite di 3 deleghe per ogni socio.

Articolo 16)
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 30 aprile mediante affissione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione dell’avviso di comunicazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici (15) prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve pur essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci a norma dell’art. 20 c.c.

Artico 17)
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomi dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e su quant’altro a lei demandato per legge e per statuto.

Articolo 18)
Hanno diritto di intervenire all’assemblea, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, fatta eccezione per i Soci onorari che non devono alcuna quota.

Articolo 19)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. L’Assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori.
Spetta al Presidente di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’assemblea. Delle riunioni di assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 20)
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano in seconda convocazione con la maggioranza previste dall’art. 21 del c.c. L’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21)
La gestione economica dell’Associazione è controllata da un collegio dei Revisori, costituita da tre membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atta, di ispezione di controllo.

SCIOGLIMENTO

Articolo 22)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Articolo 23)
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, il loro lodo sarà inappellabile.

Colavecchia Salvatore