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5 Legge 180/78

 

 

 

 

4 Legge 833/78 art. 34 e 35
3 Progetto Obiettivo 1994/96
2 Progetto Obiettivo 1998/00
1 Legge regionale n. 1 del 03/01/83
   

Legge Regionale n°1 del 03/01/1983

 

ARTICOLO 1
La presente legge disciplina l' istituzione del servizio a struttura dipartimentale che svolge funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale, nell' ambito della Unità Sanitaria Locale( USL) e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute. Essa disciplina, inoltre, il graduale superamento degli Ospedali Psichiatrici in attuazione dell' art. 64, I comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ARTICOLO 2
Assunzioni delle funzioni Le UUSSLL all' atto dell' effettiva assunzione delle funzioni in materia di assistenza psichiatrica, subentrano nella gestione esercitata dalle provincie, da consorzi delle stesse, dalle istituzioni pubbliche di assistenza a beneficenza ( IPAB) e dagli altri enti pubblici che, all' atto dell' entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, provvedevano al ricovero ed alla cura degli infermi di mente.ARTICOLO 3
Trasferimento al patrimonio del comune dei beni mobili e immobili e delle attrezzature degli ospedali psichiatrici, neuropsichiatrici, dei centri di igiene mentale. I beni mobili ed immobili e le attrezzature degli Ospedali psichiatrici, neuropsichiatrici e dei centri di igiene mentale( CIM) dipendenti dalle provincie consorzi delle stesse, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza( IPAB) e dagli altri enti pubblici di cui è  voce all' art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune in cui gli immobili sono prevalentemente collocati con vincoli di destinazione provvisoria alle UUSSLL competenti per territorio.  Lo svincolo dei beni di cui innanzi, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento di presidi sanitari, nonchè  la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dal Consiglio del Comune cui i beni sono stati trasferiti, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

ARTICOLO 4
Programmi di interventi:strutture territoriali Ciascuna USL, nell' arco di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve programmare e realizzare interventi capaci di corrispondere ai reali bisogni della propria utenza psichiatrica privilegiando le soluzioni extraospedaliere.  L' assistenza alternativa al ricovero ospedaliero è  attuata promuovendo iniziative e utilizzando, in funzione terapeutica, risorse e strutture adeguate. Il piano di ciascuna USL deve prevedere interventi e strutture diversificati quali:  

1) strutture nelle quali è  garantita in modo continuativo l' assistenza medico - psico - sociale con ricettività , di regola, non superiore alle 10 persone

2) strutture che consentono la graduazione dell' intervento medico - psico - sociale idonee ad affrontare anche situazioni di crisi, con ricettività di regola non superiore alle 10 persone

3) strutture aperte di riabilitazione, da utilizzare per tutte le forme terapeutiche di ricostruzione e reintegrazione della personalità , destinate prioritariamente a pazienti in trattamento extraospedaliero. Nella realizzazione di tali strutture territoriali ciascuna USL dovrà  seguire i seguenti criteri generali:  a) che esse siano strettamente inserite nella realtà  sociale del territorio in modo da consentire la partecipazione della collettività ;  b) che siano finalizzate alla restituzione dell' utente al tessuto sociale ed alla prevenzione del ricovero ospedaliero;  c) che siano aperte alla utilizzazione non esclusivamente psichiatrica. Nell' organizzazione e nel numero delle strutture si dovrà  tener conto di forme e tipi di convivenza suscettibili di aumentare il potenziale terapeutico e riabilitativo. Ciascuna USL, entro tre mesi dalla data di effettiva assunzione delle funzioni in materia sanitaria psichiatrica, deve programmare i piani di intervento di cui ai commi precedenti con l' indicazione della spesa da sottoporre alla autorizzazione regionale. Nella prima applicazione della presente legge, in attesa della realizzazione dei piani di intervento di cui innanzi, i Comuni di ciascuna USL individuano gli ambienti di proprietà  comunale o di altri Enti pubblici operanti nel territorio che le UUSSLL dovranno utilizzare per le specifiche necessità , con precedenza assoluta per gli assistiti di appartenenza provenienti dagli ex ospedali psichiatrici pubblici e/ o privati.

ARTICOLO 5  
Servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale  In attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 34, a modifica della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, art. 28, secondo comma, n. 6 lett. a) è  istituito in ciascuna USL il servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale.  Il servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale nello svolgimento delle funzioni previste dall' art. 1 della presente legge, deve realizzare programmi di intervento atti a privilegiare le soluzioni extra - ospedaliere, la continuità terapeutica e la reintegrazione nel tessuto sociale e deve articolarsi organicamente con gli altri presidi sanitari e sociali del territorio. La sede del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale, con tutte le necessarie strutture atte a garantire l' operatività  e la continuità del lavoro, deve insistere nel territorio della USL e in nessun caso può  identificarsi con il servizio speciale psichiatrico di diagnosi e cura.

ARTICOLO 6
Compiti del servizioIl servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale svolge funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione garantendo lacontinuità  e la organicità  degli interventi sul territorio conprestazioni ed attività  ambulatoriali e domiciliari, provvedendo inmodo coordinato e programmato a realizzare anche interventifinalizzati ad una politica di educazione sanitaria.Il servizio garantisce la continuità  e la organicità degli interventi e delle attività  nelle strutture alternative ed attua il trattamento sanitario obbligatorio utilizzando le risorse disponibili sul territorio e, quando necessiti la degenza ospedaliera, usufruisce dei servizi speciali dicui al successivo art. 9.  Il servizio interviene altresì  negli ex ospedalipsichiatrici con le modalità  di cui al successivo art. 20 in modo organizzato, sistematico e costante, al fine di assicurare l' assistenza, garantire la continuità  terapeutica e favorire le dimissioni degli infermi.

ARTICOLO 7
Presidi e servizi del dipartimento Le funzioni e le attività  del servizio dipartimentale per la salute mentale sono attuate attraverso il servizio territoriale, le strutture alternative, gli altri presidi e servizi dell' USL, nonchè  i servizi psichiatrici di diagnosi e cura ela gestione provvisoria degli ex ospedali psichiatrici secondo le modalità  di cui al successivo art. 20

ARTICOLO 8
Direzione del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale  La direzione del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale è  conferita al medico psichiatra della posizione apicale.

ARTICOLO 9
I servizi psichiatrici di diagnosi e cura.Fino all' adozione del piano sanitario regionale il trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza è  attuato presso gli specifici servizi psichiatrici, dotati ciascuno di non più  di 15 posti letto, già  istituiti con legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 negli ospedali generali e cliniche universitarie, integrati e modificati come segue:

 - AVELLINO
 - BISACCIA
 - BENEVENTO
 - MORCONE
 - CASERTA
 - AVERSA
 - SESSA AURUNCA
 - PIEDIMONTE MATESE
 - SCAFATI
 - SALERNO
 - NOCERA INFERIORE
 - CAVA DEI TIRRENI
 - POLLA (SANT' ARSENIO)
 - VALLO DELLA LUCANIA
 - EBOLI
 - OLIVETO CITRA
 - SAPRI
 - POZZUOLI
 - LORETO CRISPI
 - GESU' E MARIA
 - MONALDI
 - NUOVO PELLEGRINI
 - S. GENNARO
 - FRATTAMAGGIORE
 - POLLENA TROCCHIA
 - TORRE DEL GRECO
 - NOLA
 - CLINICA PSICHIATRICA I POLICLINICO
 - CLINICA PSICHIATRICA II POLICLINICO

Agli ospedali generali innanzi elencati afferisconoi seguenti ambiti territoriali di cui allalegge regionale 8 agosto 1979, n. 34:
 - N. 3- 4 AVELLINO
 - N. 1- 2 BISACCIA
 - N. 5- 6 BENEVENTO
 - N. 7- 8- 9 MORCONE
 - N. 15- 16- 17 CASERTA
 - N. 18- 19- 20 AVERSA
 - N. 10- 13- 14 SESSA AURUNCA
 - N. 11- 12 PIEDIMONTE MATESE
 - N. 35- 36- 51 SCAFATI
 - N. 53- 54 SALERNO
 - N. 48- 49 CAVA DEI TERRENI
 - N. 55 EBOLI
 - N. 56 OLIVETO CITRA
 - N. 57- 60 POLLA (SANT' ARSENIO)
 - N. 59- 60 VALLO DELLA LUCANIA
 - N. 58- 61 SAPRI
 - N. 21- 22- 23 POZZUOLI
 - N. 37- 38- 39 LORETO CRISPI
 - N. 44- 46 (ESCLUSO LA CIRCOSCRIZIONE S. LORENZO) GESU' E MARIA
 - N. 41- 40 (ESCLUSO LA CIRCOSCRIZIONE ARENELLA) MONALDI
 - N. 26- 43 NUOVO PELLEGRINI
 - N. 42- 45 S.  GENNARO
 - N. 24- 25 FRATTAMAGGIORE
 - N. 29- 31- 33 POLLENA TROCCHIA
 - N. 30- 32- 34 TORRE DEL GRECO
 - N. 27- 28 NOLA
 Alle cliniche Universitarie afferiscono le seguenti circoscrizioni:
 - Circoscrizione San Lorenzo (ambito territoriale n. 46) I Policlinico
 - Circoscrizione Arenella (ambito territoriale n. 40) II Policlinico.
L' utilizzo del servizio ospedaliero di diagnosi e cura in caso di più  afferenze, va concordato tra i responsabili dei servizi, sentito il coordinamento sanitario della USL nella quale insiste la struttura.  La Giunta regionale, in relazione ad esigenze assistenziali su conforme parere della competenteCommissione Consiliare è  autorizzata:  - a sostituire o ridurre i servizi ospedalieri istituiti e a modificare le afferenze territoriali;  - ad istituire nuovi servizi necessari nei presidi ospedalieri non espressamente indicati nell' elenco di cui al presente articolo ritenuti idonei ad accogliere i detti servizi.

ARTICOLO 10
I servizi psichiatrici di diagnosi e cura annessi alle cliniche psichiatriche universitarie Sono istituiti due servizi psichiatrici di diagnosi e cura annessi alle Cliniche Psichiatricherispettivamente della I e II Facoltà  di Medicina e Chirurgia dell' Università  degli Studi di Napoli.  Tenuto conto dei compiti istituzionali dell' Università nel settore della formazione del Medico e nella preparazione dello specialista, ai suddetti servizi sono affidate le attività  di prevenzione, cura e riabilitazione nell' ambito delle rispettive competenze territoriali di cui all' art. 9. Ciascun servizio, con annesso presidio per le attività  territoriali, è  dotato di un numero di posti letto non superiore al 15 per il trattamento in regime di degenza di cui all' art. 34 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e funziona con personale proprio cui provvede l' Università .  I rapporti tra Regione e Università  per la istituzionee il funzionamento dei servizi sarannoregolati da apposite convenzioni.

ARTICOLO 11
Attribuzioni ai comuni degli assistiti degenti nelle strutture psichiatriche di ricovero Gli assistiti ricoverati negli ex ospedali psichiatrici e quelli provenienti dagli istituti di cura privati ad indirizzo esclusivamente psichiatrico già  convenzionati con Enti pubblici, sono attribuiti ai comuni di provenienza anagrafica per essere assistiti, correlativamente alla disponibilità delle strutture di cui è  voce all' art. 4, dai servizi di salute mentale delle UUSSLL competenti per territorio.  L' assistenza agli infermi di altre regioni, degenti nelle strutture psichiatriche pubbliche,verrà  regolata da accordi da stipularsi tra la Regione Campania e le Regioni interessate.

ARTICOLO 12  
Convenzioni stipulate dalla regioneLe convenzioni che saranno stipulate dalla Regione ai sensi dell' articolo 52 della Legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, vengono recepite dalle  UUSSLL che gestiscono le strutture presso le quali il personale selezionato sarà  destinato.

ARTICOLO 13 Case di cura private ad indirizzo neuropsichiatricoLe attività  di controllo sulle case di cura private ad indirizzo neuropsichiatrico vengonoesercitate con le modalità  e nei limiti previsti dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ARTICOLO 14 Personale delle strutture psichiatriche privateIl personale delle strutture psichiatriche private ad indirizzo esclusivamente psichiatricoche abbiano cessato << ope legis >> il convenzionamento con enti pubblici alla data del 31 dicembre 1981, ancora in servizio a rapporto di impiego continuativo alla suddetta data, è  temporaneamente utilizzato dalla Regione ai sensi e con le limitazioni di cui al quinto comma dell' art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  A tal fine la Regione predispone, con atto deliberativo, apposita graduatoria sulla base dei criteri fissati di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.  In conformità  all' art. 15 del DPR 761/ 1979 al personale compreso nelle graduatorie di cuiinnanzi è  riservato nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data del 31 dicembre 1981, una aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10% per il personale medico e fino al 30% per il restante personale.  

ARTICOLO 15  
Aggiornamento professionale degli operatori della salute mentaleLe UUSSLL singolarmente o in collegamento fra loro, provvedono all' aggiornamento professionaledegli operatori addetti ai servizi per la tutela della salute mentale. A tale scopo promuovono ed organizzano con personale scelto tra quello del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture con esso convenzionate o di centri didattici e culturali, corsi di aggiornamento che devono prevedere una articolazione teorico - pratica.  Gli operatori del servizio territoriale dovranno tenere periodiche riunioni di studio ed approfondimento. La Regione è  tenuta in atto concrete iniziative per la promozione dello studio, dell' approfondimento teorico e dell' aggiornamento nel campo del disagio psichico dell' organizzazione dei servizi.

ARTICOLO 16  Orario del servizioIl Servizio per la tutela della salute mentale in tutte le sue articolazioni funziona mattina epomeriggio. Il Servizio notturno per tutte le richieste dell' utenza è  assicurato da turni di presenza del personale paramedico e da reperibilità  degli altri componenti del servizio dipartimentale.

ARTICOLO 17
Ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 47 e del DPR 20 dicembre 1979, n. 761art. 35, le UUSSLL sono facultate ad esigere, con provvedimento motivato, il tempo pieno peri servizi previsti dalla presente legge.  

ARTICOLO 18
Ricoveri di emergenzaNelle more del completamento della rete dei servizi speciali psichiatrici di diagnosi e cura dicui all' art. 9, e per indisponibilità  temporanea di posti letto negli stessi, ciascuna USL per obiettive necessità  assistenziali è  autorizzata ad effettuare ricoveri nell' ambito delle proprie strutture ospedaliere, nel limite temporale dei 5 giorni, avendo cura delle particolari esigenze dei casi da trattare e destinandovi personale del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale.  Tale norma, con validità  triennale a far data dall' entrata in vigore della presente legge, può essere revocata dalla Regione con provvedimento motivato.

ARTICOLO 19  
Norma transitoria per il funzionamento dei servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale In attesa della definizione della pianta organica unitaria al fine di rendere operanti i servizi di cui all' art. 5, ciascuna USL è  dotata di un equipe multidisciplinare costituita: per le UUSSLL con popolazione residente fino a 100.000abitanti da:  - un medico psichiatra della posizione apicale;  - tre medici psichiatri della posizione intermedia;  - sette medici della posizione iniziale;  - due psicologi;  - un sociologo per le UUSSLL fino a 50.000abitanti;  - due sociologi per le UUSSLL da 50.000 a100.000 abitanti;  - tre capi sala;  - tre assistenti sociali;  - due animatori di comunità ;  - trentasei intermieri;  - due tecnici della riabilitazione;  - sei inservienti per le sole UUSSLL sedi diservizio speciale psichiatrico di diagnosi e curae/ o sedi di strutture di cui all' art. 3:  - tre aggiunti;  - tre applicati.  Per le UUSSLL con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, la dotazione organicaprovvisoria è  aumentata di: un medico, un assistente sociale, quattro infermieri, un psicologoe un sociologo.  Ciascuna USL, utilizzando il personale della equipe multidisciplinare, deve organizzare perle esigenze dei trattamenti sanitari obbligatori, un servizio di guardia funzionante per tutto l' arco delle 24 ore composto da: un medico di guardia e un numero adeguato di infermieri.  Detto servizio opera sotto la responsabilità  del medico della posizione apicale.  Le equipes multidisciplinari dei servizi dipartimentaliper la tutela della salute mentale sono formate:  a) con il personale di cui è  voce all' art. 51 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57;  b) con il personale sanitario e parasanitario di ruolo degli ospedali generali in possessodelle qualifiche di cui innanzi e di cui all' art. 21, addetto ai servizi speciali psichiatrici istituiti dalla Regione che ne faccia richiesta all' Assessorato regionale alla Sanità  entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge;  c) in attesa dell' espletamento dei concorsi previsti dal DPR 20 dicembre 1979, n. 761:  1) con il personale avente diritto in base agli artt. 47, 5º comma, lett. c) della Legge 23dicembre 1978, n. 833, e 24 ter, I comma, della Legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 del  DL 20 dicembre 1979, n. 663, già  addetto all' assistenza psichiatrica;  2) con il personale delle strutture psichiatriche private di cui all' art. 14 della presentelegge, nei limiti di cui al quinto comma dell' art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  La destinazione del personale di cui alle lettere a) e b) è  effettuata dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall' articolo 2 del DM 15 giugno 1978.  La utilizzazione del personale di cui alla lettera c) è  effettuata con provvedimenti della Giunta regionale, con esclusione del personale dipendente dei comuni, già  operante nel campo dei servizi per la tutela della salute mentale, e che è utilizzato nella USL del comune in cui opera.  In attesa dei pubblici concorsi ai sensi dell'art. 12 del DPR 761/ 1979 e comunque non oltreil 31 dicembre 1983, qualora non sia stato possibile riscoprire i posti stessi mediante trasferimenti interni o comandi, in mancanza delle graduatorie di cui all' art. 78 del DPR 761/ 1979, tenuto conto della urgenza di garantire l' assistenza in tutto il territorio della Regione e delle eccezionali esigenze, i comitati di gestione delle UUSSLL indicono ed espletano avvisi pubblici con i criteri di ammissione e la valutazione dei titoli di cui al DM 30 gennaio 1982 ex art. 12  DPR 761/ 1979, per il conferimento di incarichi semestrali non rinnovabili nè  prorogabili.

ARTICOLO 20  Gestione degli ex ospedali psichiatriciIn attesa della realizzazione del complesso di strutture e servizi di cui all' art. 4, che devono costituire l' alternativa agli ospedali psichiatrici, questi ultimi, destinati agli assistiti non dimessi alla data del 31 dicembre 1981, sono organizzati in modelli assistenziali adeguati ai bisogni terapeutici e riabilitativi, e finalizzati al collocamento dei degenti sul territorio. Le UUSSLL competenti per territorio gestiscono gli ex ospedali psichiatrici con un servizio provvisorio, costituito prioritariamente con personale già  operante negli stessi, così  composto:  - un direttore;  - un medico igienista;  - uno psicologo;  - un sociologo;  - un primario psichiatra e due aiuti psichiatrifino a 500 assistiti;  - due primari psichiatri e tre aiuti psichiatrifino a 1000 assistiti;  - tre primari psichiatri e quattro aiuti psichiatrioltre i 1000 assistiti.  In relazione alla popolazione assistita:  - da due a sei assistenti sociali e da uno a tre animatori di comunità ;  - infermieri/ e in rapporto di uno a tre;  - inservienti in rapporto di uno ogni 15.  Fanno parte del servizio provvisorio anche gli operatori sanitari non psichiatri, gli ausiliari sanitari, i tecnici, gli amministrativi, gli esecutivi, e le altre qualifiche disponibili, rimasti negli ex ospedali psichiatrici dopo l' assegnazione dei contingenti ai servizi per la tutela della salute mentale.  In mancanza di personale si provvede con le modalità  di cui all' ultimo comma dell' art. 19.  Tutto il personale presta servizio temporaneamente nell' ex ospedale psichiatrico in attesa della realizzazione delle strutture alternative territoriali di cui all' art. 4, per essere assegnato definitivamente, con i criteri di mobilità  indicati nel  DPR 761/ 79, correlativamente alla dimissione degli infermi, ad UUSSLL la cui sede disti non oltre 60 Km dalla struttura ex ospedale psichiatrico. Detto servizio provvisorio è  integrato da uno o più  sanitari distaccati dalle UUSSLL dell'ambito pprovinciale in cui insiste l' ex ospedale psichiatrico.Per l' ex ospedale psichiatrico << Materdonimi >> che ospita assistiti della provincia di Avellino, i sanitari di cui innanzi sono distaccati dalle UUSSLL di detta provincia.  L' intero servizio attua terapia riabilitativa collettivaed individuale diretta a sviluppare le potenzialità residue, per la restituzione degli assistiti alla vita esterna.  I servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale delle UUSSLL interessate dovrannomantenere organici e continuativi con l' ex ospedale psichiatrico in cui si trovino degenti dipropria appartenenza territoriale al fine di promuovere una sollecita dimissione o il trasferimento nelle proprie strutture alternative.  Il direttore sanitario dell' ex ospedale psichiatrico svolge tutti i compiti igienico – organizzativi previsti dalla legge, cura i rapporti con i servizi territoriali del bacino di utenza e con essi organizza lo schema di lavoro programmato che dovrà indicare tempi, modi e operazioni necessari per il definitivo svuotamento della struttura.  Il servizio medico è  assicurato dai primari e dagli aiuti assegnati dalla direzione sanitaria, nonchè  dagli assistenti distaccati dalle UUSSLL.  Il servizio di guardia è  organizzato dal direttore sanitario il quale utilizza anche gli assistenti distaccati dalle altre UUSSLL.  Alla fine del triennio dalla entrata in vigore della presente legge l' ex ospedale psichiatrico dovrà  avere dimessi tutti i degenti e dovrà  pertanto essere chiuso.

ARTICOLO 21
Norma transitoria per la neuropsichiatria infantile L' assistenza neuropsichiatrica infantile rientra nei compiti del settore dell' assistenza unitaria all' infanzia e materno - infantile di ciascuna USL.  In tale ambito devono essere assicurate in modo integrato le funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.  Per gli aspetti altamente specializzati di intervento diagnostico e di orientamento terapeutico temporaneamente e fino alla adozione del Piano Sanitario regionale le UUSSLL faranno riferimento alle specifiche strutture sanitarie esistenti. L' organizzazione dell' assistenza neuropsichiatria infantile nei suoi aspetti sanitari sociali e assistenziali, sarà  regolata da successiva apposita legge regionale.

ARTICOLO 22
Norme transitorie per alcuni operatori di ospedale psichiatricoIn prima applicazione della presente legge il ruolo di direttore del servizio provvisorio dell'ex ospedale psichiatrico è  ricoperto dai direttori di ospedale psichiatrico in servizio nellastruttura alla data di entrata in vigore della presente legge.  In caso di più  aventi diritto si applicano le modalità  di cui al DPR 761/ 79, art. 66 terzocomma. I direttori non collocati, se psichiatri possono optare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la direzione dei servizi dipartimentali di salute mentale. I direttori sanitari non collocati e quelli che non esercitano il diritto di opzione sono utilizzati temporaneamente dalla USL dove insiste l' ex ospedale psichiatrico;  agli stessi è  garantita la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell' ospedale secondo le tabelle di equiparazione di cui al  DPR 761/ 79.  Il ruolo di medico igienista è  ricoperto dagli igienisti degli ospedali psichiatrici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 23
Abrogazione precedenti normeSono abrogate le norme transitorie per la tutela della salute mentale contenute nella Leggeregionale 9 giugno 1980, n. 57, ad eccezione degli articoli menzionati nella presente legge.

ARTICOLO 24
All' onere derivante dalla attuazione della presente legge per il 1983 e per gli anni successivi si farà  fronte con gli appositi capitoli denominati:Interventi per la tutela della salute mentale e interventi per l' assistenza medico - psico - sociale, la cui entità  sarà  determinata con la legge di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 13 dicembre 1978, n. 833 e quota parte di quelle assegnate ai sensi dell' art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

ARTICOLO 25
Dichiarazione di urgenzaLa presente legge è  dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlae di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 3 gennaio 1983